1. Costituzione, denominazione e sede
  2. Disposizioni generali
  3. Soci
  4. Organi dell'associazione

 

Titolo I

Costituzione, denominazione e sede 


 

Art. 1 - COSTITUZIONE

È costituita l’Associazione denominata “Certl Grup Atif”. 

Art. 2 - SEDE

La sede dell’ Associazione corrisponde di volta in volta alla residenza del Presidente in carica. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ ambito dello stesso paese, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altra localitá. 

Art. 3 - DURATA

L’ Associazione nasce per iniziativa di un gruppo di privati cittadini ed è costituita a tempo indeterminato. È senza scopo di lucro e persegue scopi d’utilità sociale e ambientale ed è basata su principi democratici solidali. 
 

 

Titolo II

Disposizioni generali


 

Art. 4 - SCOPO GENERALE

Scopo generale dell’ Associazione è la promozione di attivitá socio culturali.

In particolare l'Accociazioni si propone di:

  1. ideare, svolgere e/o promuovere iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale nelle sue varie manifestazioni: musicali, letterarie, artigianali, teatrali, cinematografiche, circense e danza;

  2. ideare, svolgere e/o promuovere iniziative volte alla valorizzazione delle diverse culture presenti nella provincia di Bolzano, nella regione Trentino Alto Adige, nonché da altra provenienza con particolare attenzione al dialogo interculturale;

  3. ideare, svolgere e/o promuovere iniziative artistiche e culturali quali strumenti di interventi nel sociale;

  4. ideare, svolgere e/o promuovere iniziative didattiche inerenti i vari aspetti delle finalitá associative;

  5. ideare, svolgere e/o promuovere iniziative per rafforzare e valorizzare il rispetto per la natura e gli animali.


Art. 5 - SCOPO DI LUCRO

L'associazione è senza scopo di lucro e persegue scopi d’utilità sociale e ambientale ed è basata su principi democratici solidali.

 
 Art. 6 - ATTIVITÁ COMMERCIALE

L’associazione può svolgere anche attività commerciale purchè questa abbia esclusivamente carattere marginale.

 

Art. 7 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale viene versato al momento della costituzione su un apposito conto corrente bancario e sarà integrato dai eventuali versamenti successivi dei soci aderenti.

 

Art. 8 - MEZZI

L'Associazione potrà compiere tutto quanto necessario od utile al perseguimento diretto o indiretto dei fini associativi. Potrá inoltre svolgere e gestire imprese di carattere commerciale, acquisire e gestire beni mobili ed immobili, purché queste attivitá siano finalizzate al perseguimento degli scopi sociali e non abbiano scopo di lucro.

 

Art. 9 - COLLABORATORI

Per perseguire le suddette finalitá l’Associazione opera mediante: 

  1. le prestazioni degli associati, che offrono propie competenze e abilitá professionali;

  2. dipendenti, collaboratori e consulenti vari;

  3. l’attrazione di propri autonomi progetti o l’adesione a progetti di altri soggetti (Persone Private, Associazioni, Societá, Enti Pubblici e Privati) anche stranieri, che siano in armonia con le finalitá dell’Associazione stessa.

 

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Titolo III

Soci 

 

Art. 10 - SOCI

Sono Soci, sia persone fisiche, sia enti Pubblici e Privati, altre Associazioni e Istituzioni, anche prive di personalitá giuridica.

 

Art. 11 - ADESIONE

  1. Possono aderire all’associazione tutte le persone che ne condividono le finalitá istituzionali e gli scopi associativi, senza alcuna discriminazione di sesso, etá, lingua , nazionalitá, religione e ideologia.

  2. Per aderire è necessario fare domanda anche verbale a qualunque membro del consiglio direttivo.

  3. Sulla domanda di adesione valuterà il consiglio direttivo in carica; questo avrà la facoltà di accettare o negare l'adesione.

  4. L'adesione si perfeziona con il parere positivo del consiglio direttivo, il versamento della quota sociale eventualmente fissata dal consiglio direttivo, e l’inserimento del nominativo nella lista dei soci con una firma di convalida del nuovo socio. Eventualmente potrà essere previsto il deposito di una copia di un documento d’identità.

  5. Con la convalida dell’adesione il nuovo socio dichiara di aver letto e approvato il presente statuto.

 

Art. 12 - DIRITTI DEI SOCI

  1. Tutti i soci godono, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché del diritto di voto all'assemblea generale dei soci.

  2. Tutti i soci hanno il diritto di essere informati sulle attività svolte nonché di prendere visione dei verbali delle assemblee.

  3. I soci possono in qualsiasi momento chiedere il recesso che avrà effetto immediato. In questo caso non vale il diritto al rimborso della quota sociale eventualmente versata.

  4. I soci hanno il diritto e la libertà di svolgere qualsiasi attività nel nome dell’associazione con la massima autonomia rispettando però in pieno le norme del presente statuto.

 

Art. 13 - OBBLIGHI DEI SOCI

  1. I soci si impegnano ad osservare il presente statuto.

  2. Si impegnano pure a dare la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste dagli organi dell'associazione. L'associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il proseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.

  3. È obbligatorio per ogni socio stipulare per qualsiasi progetto intrapreso nel nome dell’associazione un documento che dia un’esatta descrizione del progetto ed elenchi i mezzi necessari e i soci direttamente coinvolti. Se sono necessari mezzi economici, questi potranno essere reperiti dal fondo dell’associazione esclusivamente, salvo deroga specifica, a titolo di prestito con obbligo di restituzione.

  4. Ogni prestito di mezzi economici dev’essere documentato e restituito in un arco di tempo esattamente definito a priori, salvo deroga specifica.

  5. I soci devono versare entro i termini stabiliti la eventuale quota sociale fissata dal consiglio direttivo.

 

Art. 14 - RESPONSABILITÁ DEI SOCI

  1. Ogni socio è personalmente e illimitatamente responsabile per gli obblighi assunti dall'associazione.

  2. I creditori dell'associazione possono avvalersi in primo luogo del capitale associativo e in secondo luogo del patrimonio personale di ogni singolo socio.

  3. In caso di esclusione e/o recesso da parte di un socio, questo rimarrà ugualmente responsabile per le obbligazioni assunte prima della data dello scioglimento del rapporto associativo.

  4. Il documento descrittivo di ogni progetto intrapreso con la relativa lista dei soci coinvolti, definisce e fissa la responsabilità, che è solidale, di questi soci per il progetto in questione e nei confronti dell’associazione. In presenza di utilizzo di mezzi economici associativi, la responsabilità di restituzione dell’intero ammontare, salvo deroga specifica, sarà dei soci elencati nella lista.

  5. Qualora un socio abbia assunto delle obbligazioni in nome dell'associazione senza stipulare il documento descrittivo, la responsabilità ricadrà ugualmente su esso. Se inoltre le obbligazioni assunte sono reputate dal consiglio direttivo in contrasto con i fini istituzionali, il consiglio direttivo può chiedere in tal caso al socio interessato un risarcimento per l'eventuale danno subito anche se questo riguarda la sola reputazione dell'associazione o procedere all’esclusione.

 

Art. 15 - PERDITA DELLA QUALITÁ DI SOCIO

Il presente statuto stabilisce che ogni associato può essere privato dal consiglio direttivo con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri dalla qualità di socio nei seguenti casi che potranno, in base alle necessità, essere cambiati e/o integrati con ulteriori norme.

  1. Il comportamento contrario ai principi etici, solidali dell'associazione e ai fini istituzionali.

  2. Per mancato versamento della eventuale quota sociale annua prevista e fissata dal consiglio direttivo.

  3. Per il mancato rispetto delle norme del presente statuto.

 

  


Titolo IV

Organi dell’ associazione

 

Art. 16 - ORGANI

Gli organi dell’Associazione sono: 

  1. l’Assemblea generale dei Soci
  2. il Consiglio direttivo
  3. il Revisore contabile
 

a. Assemblea generale dei Soci

 

Art. 17 - COSTITUZIONE

  1. L'assemblea ordinaria è costituita regolarmente con la presenza di almeno 2/3 dei soci in prima convocazione.

  2. Alla seconda convocazione saranno sufficienti i presenti purchè siano almeno in 7.

  3. È presieduta dal presidente in carica.

  4. La convocazione avverrà con il mezzo reputato di volta in volta più idoneo.

  5. L’assemblea generale dei soci ha luogo per diritto almeno una volta all’anno.

  6. Possono essere previste assemblee straordinarie che hanno le stesse competenze più quella dello scioglimento associativo favorevole di almeno 4/5 dei soci regolarmente iscritti.

  7. L’assemblea straordinaria è costituita con la presenza di almeno 2/3 dei soci regolarmente iscritti e delibera con la maggioranza assoluta.

 

Art. 18 - DELIBERE

  1. L'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti.

  2. Le votazioni avvengono per alzata di mano e ogni socio ha un voto unitario.

 

Art. 19 - COMPETENZE

Essa delibera sui seguenti argomenti:

  1. La nomina del presidente.

  2. La nomina del consiglio direttivo e la fissazione del numero dei componenti.

  3. Approva il bilancio e propone impieghi per le risorse associative.

  4. Propone attività al consiglio direttivo.

  5. La revoca di un/dei membro/i del consiglio direttivo previo voto favorevole di almeno ¾ dei presenti.

  6. Modifiche al presente statuto con la maggioranza di ¾ dei soci salvo quelle riguardanti la lista dei soci che è di competenza del consiglio direttivo.

  7. Lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di almeno 4/5 dei soci regolarmente iscritti.

 

b. Consiglio direttivo

 

Art. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI

  1. È costituito regolarmente con la presenza di almeno la metà dei membri.

  2. Delibera con il voto della maggioranza assoluta.

  3. Il consiglio è convocato e presieduto dal presidente o da un suo diretto incaricato.

  4. È formato dai membri votati dall'assemblea generale dei soci.

  5. Il consiglio resta in carica per 2 anni a meno che non ci sia il recesso o la revoca di più della metà dei consiglieri.

  6. I consiglieri che recedono o che sono stati revocati devono essere sostituiti e verranno nominati direttamente dal consiglio direttivo.

 

Art. 21 - COMPETENZE ED OBBLIGHI

  1. Il consiglio direttivo delibera sulle attività dell'associazione, discute sugli obiettivi e decide come attuarli.

  2. Può avvalersi di qualsiasi mezzo a disposizione dell'associazione non che chiedere l'aiuto a esterni per perseguire i fini istituzionali.

  3. Decide sull'impiego dei mezzi finanziari non che sulla destinazione degli eventuali immobili associativi.

  4. Delibera sulle deroghe riguardanti l’utilizzo di mezzi economici con il voto favorevole di ¾ dei presenti.

  5. Vota il revisore contabile e redige il bilancio di esercizio e/o un rendiconto riassuntivo delle attività svolte durante il periodo preso in considerazione con un eventuale nota informativa sul contenuto delle attività.

  6. Cura i libri sociali.

  7. Cura della lista dei soci e delibera sulle modifiche a questa; emana il parere positivo sulle domande di adesione.

  8. Controlla le rilevazioni contabili e prende le necessarie misure in caso di errori commessi.

  9. Risponde davanti all'assemblea generale dei soci di eventuali errori e/o omissioni commesse.

 

c. Revisore contabile

 

Art. 22 - DISPOSIZIONI GENERALI

  1. Il revisore contabile ha l'onere di tenere i libri contabili e di iscriverci le spese e i ricavi rilevati durante il periodo di riferimento.

  2. Il revisore fa parte del consiglio direttivo e deve informare quest'ultimo delle rilevazioni fatte.

  3. Il revisore non è responsabile personalmente per eventuali errori commessi nelle rilevazioni, per questi risponde il consiglio direttivo nel suo insieme.

 

<- Scarica lo statuto (.doc e .pdf) -> 

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